
La CILA è necessaria per lavori di manutenzione straordinaria, che non influiscono su strutture portanti o destinazione d’uso
Quando si decide di avviare degli interventi di piccola o grande manutenzione degli immobili, è naturale sorgano dubbi sugli eventuali permessi da ottenere: ad esempio, quali lavori rientrano nella CILA?
La CILA, ovvero la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è uno strumento amministrativo previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, il D.P.R. 380/2001. Serve a regolamentare interventi edilizi di piccola e media entità, che non richiedono la presentazione della SCIA o del permesso di costruire. In particolare, è necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria leggera, che non modificano le strutture portanti o la destinazione d’uso dell’immobile.
Cos’è la CILA: il contesto normativo
Quali lavori si fanno con la CILA
Quali lavori non necessitano della CILA
La CILA è necessaria per la manutenzione straordinaria?
Cosa succede se non si presenta la CILA quando serve
Cos’è la CILA: il contesto normativo
Innanzitutto, è utile ricordare brevemente cos’è la CILA e il suo contesto normativo di applicazione. Nota anche come Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, si tratta di un titolo abilitativo previsto dall’articolo 6-bis del D.P.R. 380/2001, ovvero il Testo Unico dell’Edilizia. In altre parole, si tratta di uno strumento amministrativo che nasce per semplificare le necessità burocratiche per interventi minori sugli immobili, tra cui lavori che:
non richiedono una modifica delle strutture portanti dell’edificio;
non comportano una modifica della destinazione d’uso dell’immobile.
Proprio poiché la CILA per la ristrutturazione si concentra su interventi edilizi di media o piccola identità, non comporta un’approvazione preventiva del Comune, come nel caso del permesso a costruire, né alcune complessità tecniche e burocratiche, più tipiche della SCIA. È infatti sufficiente presentarla agli uffici preposti, allegando:
una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, come un geometra, un architetto o un ingegnere;
il modello unico della CILA, debitamente compilato.
Compilazione della CILA
Il Comune assegnerà poi un codice alla pratica, affinché possa essere protocollata, di solito in base all’anno e al numero progressivo di presentazione. Un numero CILA d’esempio potrebbe risultare simile a “CILA/2025/RM/1234”, dove viene appunto specificato l’anno, il Comune dove viene realizzato l’intervento e il numero progressivo di pratica.
È inoltre utile aggiungere che, con il recente Decreto Salva Casa – convertito nella Legge 105/2024 – l’ambito d’azione della CILA è stato ampliato, aggiungendo anche la regolarizzazione di piccole difformità edilizie, entro il 2% delle misure originarie dell’immobile.
Quali lavori si fanno con la CILA
Definito il contesto normativo, è utile chiedersi quali lavori necessitino della CILA, anziché della SCIA o del permesso a costruire. A stabilirlo è sempre il già citato Testo Unico dell’Edilizia che, all’articolo 6-bis, definisce i casi in cui si ricorre a questo titolo abilitativo:
per la manutenzione straordinaria leggera, come il rifacimento degli impianti degli immobili che non richiedono interventi sulle murature portanti dell’edificio, la sostituzione di infissi interni ed esterni, la realizzazione o la demolizione di tramezzi, purché non siano strutturali;
per la ristrutturazione edilizia leggera, ovvero tutti quegli interventi che non alternano la volumetria complessiva o la destinazione d’uso dell’immobile, come nel caso di una riorganizzazione degli spazi interni di un appartamento;
per le opere temporanee, come i gazebo, la CILA è necessaria solo se non vengono rimosse entro 90 giorni o se i regolamenti locali prevedono diversamente. In caso contrario, rientrano nell’edilizia libera.
Di conseguenza, la CILA potrebbe essere necessaria per opere molto comuni, ad esempio:
la creazione o la rimozione di pareti divisorie non strutturali, ad esempio per ridistribuire gli spazi tra salotto e cucina;
il rifacimento del bagno o della cucina, con la modifica degli impianti e dei rivestimenti, sempre senza interventi sulle strutture portanti dell’immobile;
la creazione di soppalchi non abitabili, destinati a ripostiglio o deposito;
l’apertura di nuove porte interne su pareti non portanti;
l’installazione di controsoffitti, a scopo estetico o di isolamento acustico e termico.
Sempre a titolo esemplificativo, la CILA per la ristrutturazione del bagno si renderà necessaria se si vogliono modificare tramezzi interni non portanti per ottenere più spazio o, ancora, per la sostituzione di sanitari in muratura o degli impianti idraulici, purché non si intervenga su strutture portanti.
Come già accennato, il Decreto Salva Casa ha ampliato la portata della CILA, che potrà essere utilizzata per regolare difformità minori sull’edificio, entro il 2% delle misure originarie. Ancora, la CILA di fine lavori non obbligatoria a livello nazionale, salvo specifiche disposizioni comunali o variazioni catastali.
Quali lavori non necessitano della CILA
Come facile intuire, non tutti i lavori che si possono realizzare sugli immobili necessitano della CILA. In linea generale, sono esenti dall’obbligo di presentazione tutti gli interventi che ricadono nell’edilizia libera, così come definito sempre dal D.P.R. 380/2001.
In linea generale, nell’elenco dei lavori esenti da CILA, vi rientrano:
la manutenzione ordinaria degli immobili, come la tinteggiatura delle pareti, la riparazione degli infissi, la sostituzione dei sanitari se non è necessaria la modifica degli impianti;
i piccoli interventi sulle porzioni esterne dell’immobile, come l’installazione di tende da sole, la riparazione di muretti di confine e altri interventi che non modificano l’aspetto o la struttura dell’edificio;
la posa di impianti tecnologici, come il fotovoltaico a uso domestico, purché non integrati strutturalmente con l’immobile.
È però sempre utile verificare le disposizioni comunali, poiché alcuni interventi teoricamente in edilizia libera, potrebbero essere sottoposti a specifici vincoli a livello locale. Ancora, bisogna naturalmente considerare anche tutti quei lavori che non richiedono la CILA, perché soggetti ad altri titoli abilitativi, come la SCIA e il permesso a costruire.
La CILA è necessaria per la manutenzione straordinaria?
Fra coloro che si apprestano ad avviare interventi su un immobile, un dubbio frequente è scoprire se la CILA sia sempre necessaria per la manutenzione straordinaria. D’altronde, non sempre è semplice capire quando serva la SCIA o la CILA, anche per la similitudine di alcune tipologie di lavoro.
Lavori che richiedono la CILA
In linea generale, molto dipende dalla tipologia di manutenzione straordinaria che si vuole condurre. Se gli interventi non rientrano nell’edilizia libera, orientativamente:
la manutenzione straordinaria leggera è generalmente sottoposta a CILA, salvo i casi in edilizia libera previsti dal Glossario del D.M. del 2 marzo 2018. Come già visto, è indispensabile che non si modifichino le strutture portanti, seppur siano consentiti interventi sugli impianti non strutturali;
la manutenzione straordinaria pesante, e quindi relativa a porzioni strutturali come muri portanti, tetto, solai e via dicendo, potrebbe invece essere soggetta a SCIA o al permesso a costruire.
Ma come capire se sia indispensabile la CILA o un altro titolo abilitativo? Poiché ogni situazione è diversa, così come altrettanto variegate sono le specifiche da normative comunali, è utile chiedere preventivamente un parere agli uffici preposti del proprio comune di residenza. Tuttavia, si può procedere:
verificando le disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia, dopo le modifiche avvenute con il Decreto Salva Casa;
consultare il Glossario dell’Edilizia Libera, introdotto con il D.M. del 2 marzo 2018, per conoscere tutti i lavori che non richiedono un titolo abilitativo;
prendere visione del Regolamento Edilizio del proprio Comune.
Cosa succede se non si presenta la CILA quando serve
Ma cosa succede se non si presenta la CILA, per interventi che invece la richiedono. Il D.P.R. 380/2001 prevede specifiche indicazioni:
una sanzione amministrativa di circa 1.000 euro;
la possibilità di ridurre la sanzione a 333 euro, se la comunicazione viene regolarizzata spontaneamente, prima dei controlli del Comune.
Proprio poiché le sanzioni possono essere anche onerose, il consiglio è quello di affidarsi a un tecnico qualificato, al proprio legale di fiducia oppure agli uffici comunali, per accertarsi sui lavori che effettivamente richiedono questo titolo abilitativo.
Articolo tratto da: https://www.idealista.it/news/finanza/casa/2025/03/31/221834-quali-lavori-rientrano-nella-cila-ecco-quando-serve?utm_medium=email&utm_campaign=news_daily&utm_campaigntype=retention&utm_creation=news_daily_20250401&utm_date_send=2025-04-0107:55:22&utm_link=m4TitularNode221834&utm_project=visitGeneration&utm_recipient_id=3806086342&utm_recipient_list=3&utm_source=newsletters